Efficacia (diritto): differenze tra le versioni

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L''''efficacia''' dell'[[atto giuridico]] è la possibilità di produrre gli ''[[effetto giuridico|effetti giuridici]]'' che una [[norma (diritto)|norma]] dell'ordinamento ricollega all'atto stesso. Tali effetti possono consistere nella costituzione, nella modificazione o nella cessazione di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]. La mancanza di efficacia è detta ''inefficacia''.
 
L'efficacia dell'atto presuppone il suo ''perfezionamento'', che si ha quando l'atto viene in essere completo di tutti gli elementi necessari richiesti dall'ordinamento; così i [[contratto|contratti]] si perfezionano con la stipulazione, i [[negozio giuridico|negozi unilaterali]] e i [[atto amministrativo|provvedimenti amministrativi]] con l'adozione ecc.