Efficacia (diritto): differenze tra le versioni

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==Efficacia e opponibilità==
Un atto può essere inefficace nei confronti di chiunque o può esserlo solo nei confronti di alcuni soggetti (''inefficacia relativa''); nel secondo caso si ha una forma particolare di inefficacia, detta ''inopponibilità''. In particolare, l'ordinamento può prescrivere determinati mezzi di [[pubblicità giuridica]] e stabilire che, in caso di omissione, l'atto è inopponibile a certi soggetti: èsi ilparla, casoallora, della cosiddettadi ''pubblicità dichiarativa''.
 
In relazione ai [[contratto|contratti]] l'''opponibilità'' si riferisce alla cosiddetta ''rilevanza esterna'' del contratto. E' il principio in base al quale si risolvono i conflitti fra atti e consiste nella prevalenza del titolo contrattuale nei confronti di altro titolo vantato dal [[terzo (diritto)|terzo]]. Il regime di opponibilità risponde ad un'esigenza di sicurezza nella circolazione giuridica, un'esigenza di tutela del titolare (che non deve vedersi espropriato da un soggetto privo di legittimazione) e un'esigenza di tutela dei creditori (che devono conservare la [[garanzia]] patrimoniale).