Efficacia (diritto): differenze tra le versioni

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==Inizio e cessazione dell'efficacia==
Il mero fatto giuridico è sempre efficace: se esiste così come è previsto dalla norma, allora produce gli effetti giuridici da questa stabiliti ed è, quindi, efficace. Per l'atto giuridico il discorso è più complesso, perchè la sua efficacia può dipendere da fatti ulteriori (''condizioni di efficacia'') e può anche accadere che l'ordinamento colleghi effetti prodromici all'atto, anche se non si sono ancora verificati tali fatti.
 
L'efficacia dell'atto presuppone il suo ''perfezionamento'', che si ha quando l'atto viene in essere completo di tutti gli elementi necessari richiesti dall'ordinamento; così i [[contratto|contratti]] si perfezionano con la stipulazione, i [[Negozio giuridico unilaterale|negozi unilaterali]] e i [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]] con l'adozione ecc.