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Nell'ordinamento italiano con il termine '''stazione appaltante''' si fa riferimento alle
==Amministrazioni aggiudicatrici==
Secondo l'art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006 sono ''amministrazioni aggiudicatrici'' le [[amministrazione pubblica|amministrazioni]] dello [[Stato]], gli [[ente territoriale|enti pubblici territoriali]], gli altri [[ente pubblico|enti pubblici]] non economici, gli [[organismo di diritto pubblico|organismi di diritto pubblico]] e le [[associazione (diritto)|associazioni]], unioni e [[consorzio|consorzi]], comunque denominati, tra questi soggetti.
Il comma 26 dello stesso articolo precisa che per ''organismo di diritto pubblico'' s'intende qualsiasi organismo, anche in forma [[società (diritto)|societaria]]:
*istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
*dotato di [[persona giuridica|personalità giuridica]];
*la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
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