Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro: differenze tra le versioni

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==Funzioni==
Le competenze dell'ISPESL erano state recentemente rivisitate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante il cosiddetto c.d. ''[[Testo Unico Sicurezza Lavoro|Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro]]''. L'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato ''Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'', citava l'[[ISPESL]] a fianco di [[IPSEMA]] e [[INAIL]], definendo ai commi 1, 2 e 3 i principi generali di operatività in relazione alle Istituzioni e in relazione alla sinergia ed al coordinamento dell'azione dei tre enti nell'ambito delle rispettive competenze. Si pensi che l'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 11, individuava, ad es. l'ISPESL come titolare della prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del medesimo decreto. In sostanza, parallelamente alle classiche funzioni esercitate dall'ISPESL (certificazione, controlli in molti settori impiantistici, presenza in diverse attività di controllo in materia di impianti a rischio di incidente rilevante) cresceva considerevolmente l'impegno dell'Istituto nel settore strategico nella lotta alla piaga degli infortuni sul lavoro della Formazione e Informazione, essendo l'ISPESL riconosciuto ''ope legis'' come ente autorizzato a svolgere l'attività di formazione in tutti i campi della '''sicurezza sul lavoro'''.
Il decreto legge n. 78/2010 al fine di unificare tutte le competenze in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica in materia di lavoro accorpava oltre l'ISPESL anche l'IPSEMA all'INAIL<ref>http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2010/05/25/schede-scheletro-2451330.pdf</ref>.