Latitanza: differenze tra le versioni
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* il [[giudice]] deve ritenere esaurienti le ricerche espletate dalla [[polizia giudiziaria]].
Va rilevato però che è esclusa la possibilità di dichiarare latitante chi si sottrae all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cpp), ovvero al [[divieto di dimora]] o di [[accesso in un determinato luogo]] (art. 283/I cpp) <ref>la spiegazione è, per la prima, nella limitata incidenza della misura stessa che di per
La declaratoria non è ovviamente un provvedimento sansonatorio della latitanza, bensì uno strumento processuale per evitare che il procedimento soffra interruzioni dettate dalla impossibilità di procedere alle notifiche obbligatorie a pena di nullità.
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