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Nell'ordinamento scolastico italiano il '''supplente''' è un [[docente]] che presta servizio temporaneamente in sostituzione di un docente assente. La denominazione, però, si estende anche a coloro che non sostituiscono alcun docente, ma semplicemente sono assunti per un determinato periodo (in genere un anno) per coprire necessità contingenti della scuola.
 
Il supplente è nominato, nel caso di scuole statali, dall'[[Ufficio scolastico provincialeterritoriale|USPUST]] (già, nell'ordine, [[AT]], [[USP]], [[CSA]] e [[provveditore#Provveditorato agli studi|provveditorato agli studi]]) o dal [[dirigente scolastico]]; nel caso di scuole private le modalità di assunzione sono gestite dalla scuola stessa.
Le nomine vengono effettuate in base a delle graduatorie che determinano il diritto alla precedenza della chiamata: agli aspiranti supplenti è assegnato un punteggio determinato in base ai titoli (lauree, dottorati, esami, concorsi...) e al servizio prestato fino a quel momento (supplenze precedenti); un punteggio più alto permette all'aspirante supplente di ottenere una proposta di contratto prima dei docenti con un punteggio più basso.