Generalità (carattere della norma): differenze tra le versioni
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La '''generalità''' è il carattere della [[Norma (diritto)|norma giuridica]] che non si rivolge ad uno o più [[soggetto giuridico|soggetti
La generalità della norma è collegata all'[[astrattezza]], sebbene possano esistere norme astratte ma non generali e norme generali ma non astratte. Vi possono essere diversi gradi di generalità ed astrattezza: il massimo grado di generalità è raggiunto dalle norme che si rivolgono a "chiunque", il massimo grado di astrattezza da quelle che si riferiscono a "qualunque fatto" (si pensi all'art. 2043 del [[Codice civile italiano]] ove si fa riferimento a "qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto"). Le norme che presentano il massimo grado di generalità e astrattezza sono dette ''di diritto comune'' o ''generale'', in contrapposizione alle norme ''di diritto speciale'' che delimitano la classe dei soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all'applicazione del diritto comune (si noti che anche queste norme sono generali ed astratte, ma tale carattere è circoscritto entro la classe dei soggetti o fatti da esse delimitata).
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