Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento amministrativo italiano il '''comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica''' è un [[organo collegiale]] di consulenza del [[prefetto (ordinamento italiano)|prefetto]] per l'esercizio delle sue attribuzioni di [[autorità di pubblica sicurezza|autorità provinciale di pubblica sicurezza]].
 
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 121/1981 è istituito in ogni prefettura-ufficio territoriale del governo, è presieduto dal prefetto ed è composto dal [[Questore (ordinamento italiano)|questore]], dal [[sindaco (Italia)|sindaco]] del comune capoluogo e dal [[presidente della provincia]], dai comandanti provinciali dei [[Carabinieri]], della [[Guardia di Finanza]] e del [[Corpo Forestale dello Stato]], nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d'intesa con il [[procuratore della Repubblica]] competente, componenti dell'[[ordine giudiziario]]. In particolare il '''comitato''' secondo il comma 3 della art. 143 d.lgs. 267/2000 è chiamato a svolgere un ruolo di consulenza, nei confronti del [[prefetto]], prima che questi rediga la relazione al [[Ministro dell'interno]] per proporre lo scioglimento di un [[consiglio comunale]] o provinciale oppure di un'[[azienda sanitaria]] secondo quanto previsto dalla [[legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali]].
 
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