Facoltà (diritto): differenze tra le versioni

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La '''facoltà''' (o '''permesso''' o '''libertà''')<ref>Nella [[logica deontica]], però, permesso e facoltà identificanoindicano diverse [[Logica modale|modalità]], anche se la terminologia varia da un autore all’altro: alcuni definiscono la facoltà come ''permesso unilaterale negativo'' ([[negazione logica|negazione]] del divieto di tenere un comportamento), altri come ''permesso bilaterale'' (o ''massimale''), inteso quale [[congiunzione logica|congiunzione]] di permesso unilaterale negativo e ''permesso unilaterale positivo'' (negazione dell’obbligo di tenere un comportamento)</ref> è la [[situazione giuridica soggettiva]] del [[soggetto di diritto]] che può tenere un determinato [[comportamento]] consentito dalla [[norma (diritto)|norma]].<ref>Talvolta si usa il termine in senso lato, per designare le singole situazioni giudiche che compongono un diritto soggettivo (poteri, facoltà ecc.)</ref> La facoltà di tenere un comportamento è, quindi, l'opposto del [[dovere]] o dell'[[obbligo]] di non tenere quel comportamento. Il comportamento che si ha facoltà di tenere è ''lecito''.
 
In mancanza di una norma che imponga il dovere o l'obbligo di tenere un comportamento, si ha la facoltà di non tenerlo. Si parla, in questo caso, di facoltà ''in senso debole'', in quanto non prevista da una norma, per distinguerla dalla facoltà ''in senso forte'', che è invece prevista da una norma (più precisamente una ''norma di condotta permissiva''). Tale norma può prevedere la facoltà per [[abrogazione|abrogare]] o [[deroga|derogare]] una norma che impone un obbligo o dovere oppure per evitare che una norma posta da una [[fonte del diritto]] gerarchicamente inferiore imponga il dovere o l'obbligo (quest'ultima norma, infatti, sarebbe [[validità (diritto)|invalida]]).