Gas lacrimogeno: differenze tra le versioni

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===Legislazione===
Il gas CS fa parte dell’equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il [[Decreto del Presidente della Repubblica|DPR]] [[5 ottobre]] [[1991]], n. 359, (''Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia''), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: "gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente '''una miscela di CS o agenti similari''', ad effetto neutralizzante reversibile".<ref>{{Cita web|url=http://www.normative.altervista.org/ANORM/DPR/Anno%201991/D.P.R.%205%20ottobre%201991,%20D.%20359.htm|titolo=DPR n. 359 5 ottobre 1991|accesso=6 marzo 2012}}</ref>
 
In base alla legge [[18 aprile]] [[1975]], n.110 (''Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi''), articolo 1, si stabilisce che "Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari."