Potere (diritto): differenze tra le versioni

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Il potere può essere conferito ad un soggetto nel suo [[interesse (diritto)|interesse]] o nell'interesse altrui. Quando il potere viene conferito nell'interesse altrui prende il nome di ''[[potestà]]''.<ref>Va notato che talvolta il termine potestà viene utilizzato, in senso più ampio, come sinonimo di potere</ref> In questo caso l'esercizio del potere costituisce al tempo stesso l'adempimento di un [[dovere]], ragion per cui in dottrina si usa parlare di ''potere-dovere''. Quando invece viene concessa ad un soggetto la possibilità di modificare la sfera giuridica altrui nel suo interesse, il potere prende il nome di ''[[diritto potestativo]]''. Mentre le potestà sono tipiche, seppur non esclusive, del [[diritto pubblico]], i diritti potestativi sono tipici del [[diritto privato]].
 
Il potere è considerato una situazione giuridica soggettiva elementare e può andare a comporre situazioni soggettive complesse, come si è già visto nel caso della potestà. InfattiIn effetti, alcuni [[diritto soggettivo|diritti soggettivi]] possono essere scomposti in situazioni giuridiche elementari, tra cui poteri: si pensi al diritto di [[proprietà (diritto)|proprietà]] che, tra le situazioni elementari che lo compongono, annovera una serie di poteri, ad esempio quello di alienare il bene.
 
Rientra nel concetto di potere anche <nowiki>l'</nowiki>''[[azione (diritto)|azione]]'': può essere infatti definita come il potere attribuito ad un [[soggetto di diritto|soggetto giuridico]] di provocare l'esercizio della [[giurisdizione]] da parte di un [[giudice]], avviando il [[processo (diritto)|processo]].