Fatto giuridico: differenze tra le versioni
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* ''fatti permanenti'', se consistono in una ''situazione'', ossia uno stato di cose che consegue ad un avvenimento e persiste finché non sopraggiunge un altro avvenimento che lo fa cessare.
* ''fatti costitutivi'', il cui verificarsi determina il sorgere di un rapporto giuridico;
* ''fatti modificativi'', il cui verificarsi determina la modificazione di un rapporto giuridico preesistente, in alcuno dei suoi elementi (soggetti od oggetto);
* ''fatti estintivi'', il cui verificarsi determina il venir meno di un rapporto giuridico preesistente;
* ''fatti impeditivi'', il cui verificarsi impedisce il sorgere di un rapporto giuridico.
I fatti giuridici si possono infine distinguere in:
* ''meri fatti'', se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio il decorso di un [[termine (diritto)|termine]], la [[morte]] di una persona, un evento meteorologico ecc.);
*''[[atto giuridico|atti giuridici]]'', se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un [[testamento]], una [[sentenza]], un [[contratto]], un [[atto amministrativo]], una [[legge]] ecc.).
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