Ius honorarium: differenze tra le versioni

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Il '''''ius honorarium''''' è il sistema di norme che nel periodo successivo al [[367 a.C.]] venne introdotto dai [[magistratura romana|magistrati romani]] (principalmente dal ''[[pretore (storia romana)|praetor]]'') al fine di colmare le lacune dell'ormai obsoleto ''[[Iusius civile]]'', sempre più inadeguato a regolare la crescente società di [[Roma antica|Roma]] in un periodo di grande espansione geografica, militare ed economica. L'attributo ''honorarium'' trae origine dall<nowiki>'</nowiki>''honor'' di cui erano forniti i magistrati romani, come ci confermano gli stessi [[giuristi romani]].
 
== Genesi ed evoluzione del ''ius honorarium'' ==
 
Processo di norme create di volta in volta dal pretore, per regolare casi concreti non direttamente disciplinati dal ''ius civile'', attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi. Oltre a supplire le lacune del ''ius civile'', IUSil HONORARIUM''ius honorarium'', talvolta, vi apportava correttivi, onde impedire la rigida applicazione di norme ritenute non più accettabili in un mutato panorama storico politico. <br/>
Nei casi in cui il IUS''ius HONORARIUMhonorarium'' si contrapponeva al ''ius civile'', questo non era formalmente abrogato, non avendone il magistrato il potere, ma solo reso inoperante: in pratica il dualismo, si componeva con la prevalenza del IUS''ius HONORARIUMhonorarium'', poiché il magistrato rendeva il ''ius civile'' inattivo nel caso concreto.
(Dizionario Giuridico Romano. Edizione Simone)
 
La nascita del diritto onorario può collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di creazione della figura del ''[[praetor urbanus]]. Il '''praetor urbanus''' era, un [[magistrato]] dotato del [[potere di imperium|potere di ''imperium'']] e di ''[[iurisdictio]]'' (da ''iuris dicere'', dirimere controversie), che all'inizio di ogni anno, al momento di entrare in carica, soleva emanare un ''[[edictum]]'', nel quale esponeva ai ''[[cives romani]]'' il suo programmma, ed in particolare le regole in base alle quali avrebbe amministrato la [[giustizia]].
 
Essendo dotato di ''[[imperium]]'', il pretore urbano, pur non potendo modificare lo ''[[ius civile]]'', considerato immutabile nella tipica mentalità dei romani, poteva apportarvi delle [[deroga|deroghe]] per casi eccezionali nei quali l'applicazione ''[[sic et simpliciter]]'' dello ''ius civile'' avrebbe comportato giudizi iniqui.
 
Parimenti, il pretore urbano poteva anche sopperire a quei casi, creati dalla continua evoluzione della società romana, che non erano stati previsti dallo ''ius civile'', e che purtuttavia abbisognavano di una efficace tutela.
 
Il giurista romano [[Papiniano]] sintetizza felicemente queste esigenze in un brano conservatoci dal [[Digesto]]:
 
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{{quote|Il ius pretorium è il diritto introdotto dai pretori al fine di aiutare, aggiungere, emendare (lo ius civile) per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori|D.1.1.7.1 Papinianus libro secundo definitionum «''|Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum''»|lingua=la}}
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D.1.1.7.1 Papinianus libro secundo definitionum «''Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum''»
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Il ius pretorium è il diritto introdotto dai pretori al fine di aiutare, aggiungere, emendare (lo [[ius civile]]) per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori
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Sebbene gli editti dei pretori rivestirono un ruolo assai importante nella produzione del ''ius honorarium'', essi però non furono i soli editti emanati da magistrati capaci di generare questo tipo di ''ius''. La potestà di ''[[ius edicendi]]'', di emanare cioè editti, apparteneva anche ai presidi che governavano le province ed agli edili curuli. Il giurista romano [[Gaio]] lo ricorda in un brano delle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]:
 
{{quote|Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle procinceprocincie del poppolopopolo romano (senatorie)|G.1.6|Ius autem edicendi habent magistratus populi romani; sed amplissimus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent|lingua=la}}
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G.1.6: «''Ius autem edicendi habent magistratus populi romani; sed amplissimus est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent''»
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Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle procince del poppolo romano (senatorie)
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== La codificazione dell'editto ==
Con il passare degli anni, avvenne sempre più di frequente che il nuovo Praetor si richiamasse all<nowiki>'</nowiki>''[[edictum]]'' del predecessore anziché creare nuove regole e nuovi programmi di amministrazione della giustizia. Sul finire del [[I secolo]] d.C. l'editto pretorio finì così per perdere la sua funzione propulsiva del diritto romano. Ogni anno i magistrati riproducevano le medesime regole giuridiche e i principî che si erano andati consolidando nella prassi degli anni precedenti. Ma fu solo con l'imperatore [[Adriano]] che la possibilità per i pretori di introdurre modifiche all'Editto fu interrotta legislativamente. Da quanto risulta dalla costituzione imperiale [[Tanta]] emanata da [[Giustiniano]], l'imperatore Adriano diede incarico al giureconsulto [[Salvio Giuliano]] di codificare e riordinare il testo dell'''[[Edictum]]'' ormai divenuto '''[[Edictum perpetuum|perpetuum]]'''.
 
== Bibliografia ==