Ius honorarium: differenze tra le versioni
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Il '''''ius honorarium''''' è il sistema di norme che nel periodo successivo al [[367 a.C.]] venne introdotto dai [[magistratura romana|magistrati romani]] (principalmente dal ''[[pretore (storia romana)|praetor]]'') al fine di colmare le lacune dell'ormai obsoleto ''[[
== Genesi ed evoluzione del ''ius honorarium'' ==
Processo di norme create di volta in volta dal pretore, per regolare casi concreti non direttamente disciplinati dal ''ius civile'', attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi. Oltre a supplire le lacune del ''ius civile'',
Nei casi in cui il
(Dizionario Giuridico Romano. Edizione Simone)
La nascita del diritto onorario può collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di creazione della figura del ''[[praetor urbanus]]
Essendo dotato di ''
Parimenti, il pretore urbano poteva anche sopperire a quei casi, creati dalla continua evoluzione della società romana, che non erano stati previsti dallo ''ius civile'', e che purtuttavia abbisognavano di una efficace tutela.
Il giurista romano [[Papiniano]] sintetizza felicemente queste esigenze in un brano conservatoci dal [[Digesto]]:
{{quote|Il ius pretorium è il diritto introdotto dai pretori al fine di aiutare, aggiungere, emendare (lo ius civile) per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori|D.1.1.7.1 Papinianus libro secundo definitionum
▲D.1.1.7.1 Papinianus libro secundo definitionum «''Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum''»
Sebbene gli editti dei pretori rivestirono un ruolo assai importante nella produzione del ''ius honorarium'', essi però non furono i soli editti emanati da magistrati capaci di generare questo tipo di ''ius''. La potestà di ''[[ius edicendi]]'', di emanare cioè editti, apparteneva anche ai presidi che governavano le province ed agli edili curuli. Il giurista romano [[Gaio]] lo ricorda in un brano delle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]:
{{quote|Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle
▲Hanno il diritto di emanare editti i magistrati del popolo romano; ma il più esteso diritto appartiene ai due pretori, urbano e peregrino; un potere simile spetta ai presidi nelle province di loro competenza. parimenti spetta un potere di iurisdictio agli edili curuli, e un potere corrispondente ai questori nelle procince del poppolo romano (senatorie)
== La codificazione dell'editto ==
Con il passare degli anni, avvenne sempre più di frequente che il nuovo Praetor si richiamasse all<nowiki>'</nowiki>''[[edictum]]'' del predecessore anziché creare nuove regole e nuovi programmi di amministrazione della giustizia. Sul finire del [[I secolo]] d.C. l'editto pretorio finì così per perdere la sua funzione propulsiva del diritto romano. Ogni anno i magistrati riproducevano le medesime regole giuridiche e i principî che si erano andati consolidando nella prassi degli anni precedenti. Ma fu solo con l'imperatore [[Adriano]] che la possibilità per i pretori di introdurre modifiche all'Editto fu interrotta legislativamente. Da quanto risulta dalla costituzione imperiale [[Tanta]] emanata da [[Giustiniano]], l'imperatore Adriano diede incarico al giureconsulto [[Salvio Giuliano]] di codificare e riordinare il testo dell'''[[Edictum]]'' ormai divenuto
== Bibliografia ==
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