Preterintenzione: differenze tra le versioni

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L'art. 42 c.p. individua tre criteri di [[imputazione]] soggettiva: il [[dolo (diritto)|dolo]], la preterintenzione e la [[colpa]]; il comma 2 di tale articolo recita "''nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come [[delitto]], se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o delitto colposo espressamente preveduti dalla legge''".
Sembra così delinearsi un criterio tripartito di imputazione, al vertice del quale sta il dolo, criterio soggettivo per eccellenza, la cui sussistenza importa la punibilità per ogni [[reato]], cui seguono ulteriori e distinti criteri di preterintenzione e colpa, la cui punibilità è possibile per reati che siano tipizzati come punibili in presenza di tali coefficienti soggettivi.
Tale supposta tripartizione, tuttavia, è negata da parte della dottrina, che ritiene che solo due siano i coefficienti soggettivi fondamentali, il dolo e la colpa, ''tertium non datur'', e che quindi la responsabilità preterintenzionale non goda di autonomia, a queste, tale da potersi atteggiare a terzo e autonomo criterio soggettivo di imputazione. ciaoooo!!!!
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== Struttura e giurisprudenza ==