Remissione del debito: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano la remissione è disciplinata dal [[codice civile]] agli articoli [[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_I#Art._1236_Dichiarazione_di_remissione_del_debito|1236]]-[[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_I#Art._1240_Rinunzia_a_una_garanzia_verso_corrispettivo|1240]] c.c.
 
La remissione è dunque un [[negozio giuridico]]:
*'''unilaterale''' in quanto per il suo perfezionamento è sufficiente la volontà del creditore di rinunziare al credito. Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che si tratti di un contratto, argomentando dall'art. 1236 che prevede la facoltà del debitore di rifiutare la remissione. Tale dottrina ritiene che in caso di mancato rifiuto vi sia un consenso tacito del debitore alla remissione.
*'''recettizio''' in quanto il negozio per avere effetto deve pervenire a conoscenza del debitore. Il debitore ha la facoltà di rifiutare la remissione, ma in tal caso l'art.1236 prevede l'[[onere]] a carico del debitore di comunicare il rifiuto al creditore entro un [[termine (diritto)|termine]] congruo.
 
La remissione può avvenire mediante: