Remissione del debito: differenze tra le versioni

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La '''remissione del debito''' è l'[[atto giuridico]] con il quale il [[creditore]] rinunzia volontariamente ad esigere ilal proprio [[credito]] nei confronti del [[debitore]], estinguendo così l'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] e liberando il debitore e tutti coloro che avevano garantito per l'adempimento ([[Fideiussione|fideiussori]]).
La remissione comporta l'estinzione dell'obbligazione ed in quanto atto abdicativo, solo come effetto riflesso, la liberazione del debitore e tutti coloro che avevano garantito l'adempimento ([[Fideiussione|fideiussori]]).
 
==Diritto romano==
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*''Acceptilatio'': era un [[atto giuridico]] formale simmetrico e contrario rispetto alla [[stipulatio]] contratto ''verbis'' che constava della domanda del debitore circa l’avvenuto adempimento e la congrua risposta positiva del creditore. Era considerata un tipo di remissione perché la risposta era valida a prescindere dall’effettivo pagamento del debito. La formula dell'accettilazione era composta da una domanda del debitore e dalla risposta del creditore, come di seguito. Debitore: "Quod ego tibi promisi habesne acceptum?". Creditore: "Habeo"
 
*''Pactum de non petendo'': si tratta di un pattocontratto nelcon qualecui il creditore si impegnaobbliga a non richiedere più l’adempimento del debitore. Nelper casoun incerto cuiperiodo ildi creditoretempo, avesseo richiestoa lotempo stessoindeterminato l’adempimento, il debitoreo avrebbeal oppostoricorrere l’''exceptiodi pactideterminate conventi''circostanze.
Si distingue dalla remissione del debito perché la remissione ha ad oggetto la rinuncia al credito, mentre il pactum de non petendo ha ad ogetto la sola rinuncia all'azione per ottenere il pagamento del credito.
Nel caso in cui il creditore avesse richiesto lo stesso l’adempimento, il debitore avrebbe opposto l’''exceptio pacti conventi''.
 
** ''Pactum de non petendo in rem'': il creditore o il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione non sarebbe stata richiesta.