Negozio giuridico: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Il nuovo codice del '42 non usa mai il termone negozio giuridico!!!
Riga 5:
*proprio il concetto di manifestazione di volontà ha suggerito ai commentatori la seconda accezione del concetto di atto di autonomia negoziale. Inteso in senso oggettivo, infatti, l'atto di autonomia negoziale assume il significato di ''dichiarazione di volontà''.
 
Il negozio giuridico è una creazione concettuale elaborata dalla scuola giuridica tedesca del [[XIX secolo]] volta a regolare tutte le manifestazioni di volontà. Alla base di tale scelta vi era l’[[idealismo tedesco]] con la centralità della volontà. In Italia, il codice del 1865 si ispirava al codice napoleonico del 1804, dove la categoria generale dell’agire privato era il contratto. Nel nostro codice, pertanto, il negozio giuridico risulta non citato. {{Cn|Durante il fascismo<ref>Con l'introduzione del nuovo [[Codice civile italiano|codice civile]] del [[1942]]</ref>}}, tuttavia, la dottrina italiana si allineò a quella tedesca e la nozione di ''accordo'' presente nell'articolo 1325 del [[Codice civile italiano|Codice Civile]] andò a sovrapporsi a quella di manifestazione di volontà.
 
== Classificazioni ==