Requisizione: differenze tra le versioni
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Secondo un orientamento giurisprudenziale, la requisizioni di immobili è legittima solamente nei casi di calamità naturale, mentre l'emergenza abitativa non è una situazione che presenta i caratteri di temporalità ed eccezionalità previsti dalla legge. Una requisizione senza un termine prefissato equivale ''de facto'' a un esproprio dell'immobile, che priva il proprietario dell'indennizzo economico cui ha diritto.
Secondo un altro orientamento, il provvedimento è legittimo in caso di carenza abitativa, in base all'art. 3 della [[Costituzione italiana|Costituzione]], al diritto alla casa da questa enunciato, all'obbligo dei sindaci di intervenire nelle situazioni di emergenza. La presenza di alloggi sfitti può derivare da [[speculazione]] edilizia, da un [[cartello]] fra proprietari che introduce una [[distorsione del mercato|distorsione]] del [[mercato]] immobiliare. Le
==Voci correlate==
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