Costituzione della Repubblica Popolare Cinese: differenze tra le versioni

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La Costituzione del 1982 è un lungo e composito documento di 138 articoli. Ampie sezioni sono state adattate direttamente dalla Costituzione del [[1978]], ma molti emendamenti provengono da quella del [[1954]]. Specificamente, la nuova Costituzione ridimensiona la [[lotta di classe]] e stabilisce come maggiori priorità lo [[sviluppo economico|sviluppo]] e la recezione di contributi e interessi di gruppi apolitici che possono giocare un ruolo centrale nel processo di ammodernamento del paese.
 
L'articolo 1 descrive la Cina come "uno [[Stato socialista]] soggetto alla dittatura democratica del popolo", con ciò significando che il sistema si basa su un'alleanza fra le classi lavoratrici (nella terminologia [[comunista]] operai e contadini), ed è guidato dal [[Partito comunista cinese|Partito comunista]], che costituisce la loro avanguardia. Altrove, la Costituzione affida un ruolo rinnovato e vitale ai gruppi costitutivi dell'alleanza di base: la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC), i partiti democratici e le organizzazioni di massa. La Costituzione del 1982 espunge quasi tutta la retorica associata alla [[Rivoluzione culturale]], che restava sottesa alla versione del 1978. In effetti, essa omette ogni riferimento allalla Rivoluzione culturale e rivede il contributo di [[Mao Zedong|Mao]] nell'ambito di una fondamentale riconsiderazione storica uscita nel giugno [[1981]] dal VI plenum dell'XI Comitato Centrale, la ''Risoluzione su alcune questioni storiche relative al Partito dalla fondazione della Repubblica Popolare''.
 
Nella Costituzione del 1982 si pone anche l'accento sul diritto socialista cinese come regolatore della condotta politica. Così, diritti e doveri dei cittadini sono descritti dettagliatamente, ben oltre quanto previsto dalla versione del 1978. Probabilmente a causa degli eccessi che hanno segnato gli anni della Rivoluzione culturale, la Costituzione del 1982 rivolge maggiore attenzione alla specificazione dei "diritti e doveri fondamentali" dei cittadini anche rispetto a quella del 1954: così, l'[[elettorato attivo]] e [[elettorato passivo|passivo]] sono fissati entrambi al compimento del [[maggiore età|18º anno di età]], salva la privazione per legge dei diritti civili. La Costituzione garantisce anche la [[libertà religiosa]], come anche quella di [[ateismo|non professare alcun credo]] e afferma che "gli organismi e le questioni religiose non sono soggette ad alcun controllo estraneo".