Ente strumentale: differenze tra le versioni

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Un '''ente strumentale''' (o '''ausiliario''' o '''funzionale''') è un [[ente pubblico]] che persegue fini propri di un altro ente pubblico, sovente [[ente territoriale|territoriale]] (''ente principale'' o ''ausiliato''), al quale è legato da vincoli di soggezione. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono detti ''enti autonomi'' e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali.
 
Alla relazione di ''strumentalità funzionale'' con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del medesimo - può affiancarsi una relazione di ''strumentalità strutturale'', quando l'ente principale dispone di penetranti [[potere (diritto)|poteri]] nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire [[direttiva|direttive]], di [[controllo (diritto)|controllo]] sugli organi e sugli atti (fino al controllo di merito su certi atti) e di [[nomina]] dei titolari degli organi più importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato come un complesso di [[Organo (diritto)|organi]] e [[ufficio (diritto)|uffici]] dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata [[autonomia]], oltre che della [[personalità giuridica|persona giuridica]]. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia.
 
L'ente strumentale si distingue dall'[[amministrazione autonoma]] perché questa è priva di personalità giuridica. Rientrano, invece, tra gli enti strumentali le [[agenzia (diritto pubblico)|agenzie]], se dotate di personalità giuridica.