Ente parastatale: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano, dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, il termine '''ente parastatale''' viene utilizzato per designare un [[ente pubblico]], dipendente dallo Stato, sottoposto alla disciplina dalla stessa legge (che, peraltro, non usa mai il termine). Si usa correntemente denominare '''Parastato''' l'insieme di questi enti.
 
Si tratta di enti istituzionali (vale a dire, non [[ente territoriale|territoriali]]) che la legge 70/1975 elenca in una tabella ad essa allegata, classificandoli in cinque categorie:
*enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
*enti di assistenza generica;
*enti di promozione economica;
*enti preposti a servizi di pubblico interesse;
*enti scientifici di ricerca e sperimentazione;
*enti culturali e di promozione artistica.
 
L'art. 1, 2° comma, della legge 70/1975 esclude dal novero degli enti da essa disciplinati: gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori.
 
==Voci correlate==
*[[Ente pubblico]]
#REDIRECT*[[Ente strumentale]]
 
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[[categoria:Diritto amministrativo]]