Occupazione di terreni o edifici: differenze tra le versioni

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{{F|politica|aprile 2012}}
{{Disclaimer|legale}}
L'atto concreto di '''invasione di terreni o edifici''' da parte di singoli o nuclei familiari, così come di gruppi organizzati, per fini abitativi o per altro uso, può essere trattato puramente dal punto di vista del [[diritto]], come da quello [[sociologia|sociologico]], evidentemente strettamente correlati e spesso implicanti questioni di [[ordine pubblico]] e di ordine [[etica|etico]]. L'occupazione di detti [[beni immobili]] non è configurabile nell'ambito dell'acquisizione delle cosiddette [[res nullius]], che per definizione, nel diritto italiano, afferiscono esclusivamente ai beni mobili. Il [[possesso]] continuativo, per lunghi periodi, dei citati beni immobili conduce alle volte, ed in assenza di [[Querela|querele]], all'acquisizione degli stessi, come regolamentato dalle norme sull'[[usucapione]].
== Profili giuridici ==
{{Reato|Reato = Invasione di terreni o edifici
|Articolo = [[s:Codice Penale|633 c.p.]]
|Competenza = [[Giudice di Pace]]; Tribunale monocratico per le ipotesi di cui all'art.[[s:Codice Penale|639 bis c.p.]]
|Procedibilità = [[querela]] se non ricorre l'ipotesi prevista dal 639 bis o dal II co., nei quali casi la procedibilità e d'[[Procedibilità d'ufficio|ufficio]]
|Arresto = no
|Fermo = no
|Pena = [[reclusione]] fino a due anni o multa da € 103 a € 1.032 per le ipotesi del I co.; reclusione fino a due anni e multa da € 103 a € 1.032 per le ipotesi previste dal II co.
}}
L''''invasione di terreni o edifici''', in [[diritto penale]], è un [[delitto]] previsto e punito dall'art. 633 del [[codice penale italiano]] ai sensi del quale: ''Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.''
 
''Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.''
 
=== Istituti sostanziali ===
{{vedi anche|Reato#Classificazione dei reati nel diritto italiano{{!}}Classificazione dei reati nel diritto italiano}}
==== Tipicità ====
L'invasione di terreni o edifici è un reato comune, di danno e di evento, l'interesse tutelato è "il rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi" (Cass. 5237/85). A forma libera e si realizza ogniqualvolta il soggetto attivo invada un terreno o un immobile senza il consenso di colui che ne sia proprietario o che ne abbia un qualsivoglia diritto di godimento. È un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui si realizza l'ingresso arbitrario nell'altrui fondo o immobile ma, qualora l'occupazione si protragga nel tempo, ha natura permanente; nel qual caso cessa solo "con l'allontanamento dall'edificio o con la sentenza di condanna" (Cass. 49169/03).
 
==== Elemento soggettivo ====
L'elemento soggettivo richiesto è il [[Dolo (diritto)#Le diverse forme del dolo|dolo specifico]], non necessitando in capo all'agente solo la coscienza e la volontà di invadere un bene altrui ma anche il fine di occupare l'immobile e di trarne profitto.
 
=== Aspetti processuali ===
 
La competenza processuale è del Giudice di Pace nei casi previsti dal I co. e quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 639 bis. Quest'ultimo specifica infatti che ''Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico''. Nel caso in esame, infatti, poiché l'interesse tutelato dalla norma non è più quello del singolo ma dell'intera comunità il giudice competente è da individuarsi nel Tribunale monocratico. Discorso analogo vale per la procedibilità, a querela salvo non sussista l'ipotesi di cui al 639 bis C.p.. La competenza è di quest'ultimo e il reato è perseguibile d'ufficio altresì quando sussistano l'ipotesi di cui al II co.
 
== Profili sociologici ==
{{NN|sociologia|aprile 2012}}
=== L'occupazione degli immobili ===
[[File:CircleN.svg|thumb|100px|Simbolo dello squatting (occupazione)]]
Durante gli anni, in [[Italia]] ma anche in altri paesi, vi sono stati numerosi casi di occupazione di immobili (''squatting'', in inglese), effettuati da una pluralità di persone per motivi diversi. Fra le varie ragioni del ricorso a tali iniziative spesso vi sono realmente state delle necessità, come la carenza di unità immobiliari disponibili per la locazione oppure la povertà e l'impossibilità di permettersi l'affitto di un immobile.
 
==== I centri sociali occupati ====
{{vedi anche|Centro sociale occupato autogestito}}
Spazi ad uso non residenziale e di maggiori dimensioni vengono occupati per creare [[centro sociale occupato autogestito|centri sociali autogestiti]]. Oltre alle varie attività che si tengono in tali strutture, sono offerti servizi sociali e spazi usufruibili dagli abitanti del territorio circostante.<ref>[http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/03/14/news/la_svolta_per_il_leoncavallo_arriva_dal_patto_per_la_citt-31489447/?ref=search La svolta per il Leoncavallo arriva dal patto per la città], [[la Repubblica]].it</ref> Può accadere che nelle zone limitrofe si verifichi lo spaccio di [[droga]].<ref>{{Cita news|autore=Redazione|url=http://www.bolognatoday.it/cronaca/droga-spaccio-XM24-via-fioravanti-arresti.html|titolo=Via Fioravanti: droga fuori il centro sociale|pubblicazione=BolognaToday (CityNews)|data=24 gennaio 2012|accesso=4 settembre 2012}}</ref> A tale proposito, diversi centri sociali occupati sono attivi nella lotta contro l'[[eroina]]<ref>[http://www.ecn.org/leoncavallo/16ago89/antisgom.htm Giù le mani dal Leoncavallo], ecn.org. 6 giugno 1989</ref> e in quella a favore della legalizzazione della [[marijuana]].<ref>[http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/03/15/noi-siamo-coffee-shop-della-droga.html?ref=search Noi siamo i coffee - shop della droga], [[la Repubblica]].it</ref>
 
Con il passare degli anni, molti degli immobili occupati abusivamente sono stati solitamente sgomberati. Le attività culturali e sociali create hanno permesso ad alcuni di essere accettati dalle autorità e disciplinati legalmente, diventando dei [[centro sociale autogestito|centri sociali autogestiti]]. Alcuni fra i più conosciuti sono il [[Csoa Forte Prenestino|Forte Prenestino]] di [[Roma]], l'[[Isola del Kantiere]] di [[Bologna]] e l'[[El Paso Occupato|El Paso]] di [[Torino]] in [[Italia]]. Sono diventati famosi [[Christiania]] e [[Ungdomshuset]] a [[Copenaghen]], in [[Danimarca]], e la [[Kunsthaus Tacheles]] di [[Berlino]] in [[Germania]].<ref>Vari. ''Comunità virtuali. I centri sociali in Italia''. 1994, Roma, Manifestolibri. ISBN 88-7285-042-8.</ref>
 
=== Occupazione di scuole o università ===
L'occupazione di scuole o università sussiste, in linea teorica, nell'ambito dell'art. [[s:Codice Penale|633 C.p.]]. Tuttavia in molte occupazioni di scuole o università non è ravvisabile il dolo specifico previsto dalla norma in quanto il fine di tali manifestazioni è individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l'accoglimento delle proprie istanze.
 
La [[corte di Cassazione]], il [[30 marzo]] [[2000]], ha escluso che possa considerarsi invasione di edifici ai sensi dell'art. 633 C.p. "la cosiddetta occupazione studentesca delle scuole" quando gli occupanti non siano estranei al luogo e la loro presenza sia legittima.<ref>[http://books.google.it/books?id=H-y3qBamwKIC&pg=PA816&lpg=PA816&dq=633+C.p.+scuole&source=bl&ots=Tkb2911pRJ&sig=MOwhZ-P5ciFhL693JaRi4dggNZ8&hl=it&sa=X&ei=5j6JT6KmGIHbsgaEp-21Cw&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=633%20C.p.%20scuole&f=false Codice Penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina]</ref> Ciò significa che non sussiste il reato quando gli occupanti sono iscritti alla medesima scuola (o università) e quando l'occupazione è effettuata durante gli orari di lezione.
 
Nel caso in cui non sia possibile svolgere normalmente lezione durante "l'occupazione di scuole o università" sussiste il reato di "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità" ([[s:Codice Penale|331 C.p.]]).
 
==Collegamenti esterni==
*[[s:Codice penale/Libro II/Titolo XIII|Wikisource art. 633 C.p.]]
 
== Note ==
<references />
 
== Voci correlate ==
* [[Centro Sociale Autogestito]]
* [[Movimento del '77]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|commons=Squatting}}
 
{{portale|diritto}}
 
[[Categoria:Diritto penale]]
[[Categoria:Sociologia]]
[[Categoria:Forme di protesta]]
 
[[an:Okupación]]
[[ast:Okupación]]
[[bg:Скуат]]
[[ca:Moviment okupa]]
[[ceb:Eskwater]]
[[cs:Squatting]]
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[[es:Movimiento okupa]]
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[[eu:Okupazio]]
[[fi:Talonvaltaus]]
[[fr:Squat (lieu)]]
[[he:פלישה (מקרקעין)]]
[[hr:Squattersko naselje]]
[[hu:Squat]]
[[is:Hústaka]]
[[ja:スコッター]]
[[ko:스쾃]]
[[mk:Сквотерство]]
[[nl:Kraken (onroerend goed)]]
[[pl:Squat]]
[[pt:Okupa]]
[[ro:Okupa]]
[[ru:Сквоттинг]]
[[sh:Skvotiranje]]