Servitù (diritto): differenze tra le versioni

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== Natura giuridica ==
Il diritto di servitù prediale rientra nella categoria dei [[diritto reale|diritti reali]] di godimento su cosa altrui (iura in re aliena). Tale natura giuridica comporta la l'impossibilità di costituire un diritto di servitù su cosa propria, divieto codificato dai [[giuristi romani]] nel [[brocardo]] ''[[nemini res sua servit]]'', e accolto nella definizione codicistica del [[1942]].
 
Si definiscono tradizionalmente come "''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" (art. 1027).