Ente di fatto: differenze tra le versioni

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In [[diritto]] s'intende per '''ente di fatto''' un complesso organizzato di persone e di beni, diretto alla realizzazione di uno scopo (economico o meno) che non ha ottenuto il riconoscimento ed è, quindi, privo di [[persona giuridica|personalità giuridica]], ma che ha tuttavia [[soggetto di diritto|soggettività giuridica]] (secondo le teorie che distinguono i due concetti).
 
Questi [[ente (diritto)|enti]] hanno acquistato col passare del tempo notevole importanza sul piano giuridico e in quello sociale: basti pensare che organizzazioni come i [[partito politico|partiti politici]] e i [[sindacato|sindacati]] hanno normalmente tale natura giuridica. In effetti, se il mancato riconoscimento li priva della [[capacità giuridica]], li sottrae però anche ai vincoli che l'ordinamento pone agli enti riconosciuti.
 
Nell'ordinamento italiano sono enti di fatto le [[Associazione_(diritto)| associazioni non riconosciute ]] ed i [[Comitato (ente)|comitati]]. Possono essere enti di fatto, così come persone giuridiche, le [[Organizzazione non a scopo di lucro#Organizzazioni di volontariato|organizzazioni di volontariato]] e le [[ONLUS|organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (ONLUS)]].