Giudice istruttore: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 12:
== Processo civile ==
Nell'ordinamento italiano è detto ''giudice istruttore'' il [[magistrato]], membro di un collegio giudicante, che nel [[processo civile]] provvede all'''istruzione della causa'', trattando le questioni di fatto e diritto rilevanti per la decisione e raccogliendo i necessari elementi di giudizio. La figura è presente solo nel caso di giudici collegiali, giacché nel caso di giudice monocratico questo provvede tanto all'istruzione quanto alla decisione della causa.
== Diritto canonico ==
Nel [[diritto canonico]] è detto ''[[giudice istruttore]]'' (o ''uditore'' o ''istruttore degli atti'', in [[lingua latina|latino]] ''actorum instructor'') il [[chierico]] o eventualmente il [[laico]] designato dal presidente di un [[tribunale ecclesiastico]] per istruire la causa, raccogliendo le prove e trasmettendole al giudice per la decisione. Può essere scelto tra i componenti del tribunale o all'esterno, tra soggetti approvati dal [[vescovo diocesano]].
{{Portale|diritto}}
|