Occupazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichetta: Possibile modifica di prova o impropria
m Annullate le modifiche di 151.41.105.227 (discussione), riportata alla versione precedente di LukeWiller
Riga 13:
Tre secoli dopo, nelle [[Istituzioni di Giustiniano]] troviamo espresso il medesimo principio, con la precisazione che il fenomeno dell'''occupatio'' acquisitiva delle ''res nullius'' corrisponde al [[ius gentium]], essendo un principio applicato presso tutti i popoli: I.2.1.12: ''Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia quae in terra mari nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt: quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur.'' (Traduzione: E così gli animali selvatici e gli uccelli e i pesci, cioè tutti gli animali che nascono in terra mare e cielo, appena siano catturati da qualcuno diventano suoi per un principio di naturalis ratio)
 
== In Italia ==
ciaoooooooooooo puzzatelizione è quello degli animali mansuefatti che fuggono senza che il proprietario li reclami entro venti giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui si trovano; diversa la norma che vale per gli animali migratori: se questi abbandonano il fondo, il proprietario ne perde per ciò stesso la proprietà, che viene acquistata del proprietario del fondo sul quale siano spontaneamente migrati, purché quest’ultimo non li abbia attirati con arte o con frode.
L'occupazione è regolata dagli [[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo II#Art. 923 Cose suscettibili di occupazione|articoli 923 e seguenti]] del [[Codice civile italiano|Codice Civile]].
 
===Descrizione===
Possono essere cose di nessuno, suscettibili di occupazione, solo le [[bene mobile|cose mobili]]: i [[beni immobili]] che non appartengono a nessun privato, sono di proprietà dello [[Stato]] ([[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo I#Art. 827 Beni immobili vacanti|art. 827 cc.]]) o delle [[Regione autonoma a statuto speciale|regioni a statuto speciale]]. I privati possono acquistare la proprietà degli immobili vacanti solo con l’[[usucapione]].
 
Il codice civile considera cose di nessuno due serie di cose (art. 923):
 
* Le cose abbandonate: queste diventano cose di nessuno dopo l’abbandono (“derelizione”) da parte del [[proprietà (diritto)|proprietario]], il quale si libera del [[possesso]] della cosa con l’intenzione di rinunciare alla proprietà. La derelizione è un semplice [[fatto giuridico]]: basta, in chi la pone in essere, la [[capacità di intendere e di volere|capacità naturale di intendere e volere]].
 
* Gli [[animali]] che formano oggetto di [[caccia]] o di [[pesca (attività)|pesca]]: la [[fauna]] selvatica, con la legge 968 del 1977, è diventata [[patrimonio indisponibile]] dello Stato e dunque la norma vale ormai solo per la pesca.
 
ciaooooooooooooUn puzzatelizionecaso particolare di derelizione è quello degli animali mansuefatti che fuggono senza che il proprietario li reclami entro venti giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui si trovano; diversa la norma che vale per gli animali migratori: se questi abbandonano il fondo, il proprietario ne perde per ciò stesso la proprietà, che viene acquistata del proprietario del fondo sul quale siano spontaneamente migrati, purché quest’ultimo non li abbia attirati con arte o con frode.
 
Di acquisto della proprietà si può parlare anche in una terza ipotesi, non espressamente menzionata nel codice, e che si può definire come occupazione delle cose mobili altrui con il consenso, espresso o tacito, del proprietario. Un esempio sono funghi o legna raccolti sul fondo altrui: qui non si tratta di cose di nessuno: sono [[frutti (diritto)|frutti naturali del fondo]], che tuttavia, sono resi suscettibili di occupazione dal consenso del proprietario. Il consenso alla altrui occupazione non influisce sul modo di acquisto della proprietà, che è pur sempre a titolo originario.<br/>