Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine: differenze tra le versioni
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Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli.
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata è uno strumento vincolante entrato in vigore il 29 Settembre 2003, attraversi cui gli Stati aderenti si impegnano ad adottare una serie di misure contro la criminalità organizzata transnazionale. Gli Stati
La Convenzione costituisce un passo importante nell’ambito della criminalità organizzata transnazionale percchè riconosce la serietà del problema e aumentando la consapevolezza degli Stati dell’importanza di misure di cooperazione. La Convenzione è accompagnata da tre diversi Protocolli; il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Esseri Umani, specialmente Donne e Bambini; il Protocollo contro la Tratta di Migranti via Terra, Mare e Aria e il Protocollo contro la Produzione Illecita e il Traffico di Armi da Fuoco, le loro Parti, Componenti e Munizioni. Il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Esseri Umani, specialmente Donne e Bambini mira a fornire un accordo per le indagini e i processi per i reati interni ad uno Stato.Un altro obiettivo del protocollo è di proteggere le vittime di tratta di esseri umani col massimo rispetto.Il Protocollo contro la Tratta di Migranti via Terra, Mare e Aria riguarda il crescente problema del ruolo della criminalità organizzata nella Tratta di Migranti. Il protocollo mira a combattere e prevenire la tratta transnazionale di migranti e a promuovere misure di cooperazione per proteggere le vittime. Il Protocollo contro la Produzione Illecita e il Traffico di Armi da Fuoco, le loro Parti, Componenti e Munizioni è stato adottato per fornire misure di cooperazione contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco, le loro parti, componenti e munizioni. Adottandola i governi si sono impegnati a introdurre negli ordinamenti interni i relativi reati di fabbricazione illecita e riservando al governo l’autorizzazione e la tracciabilità delle munizioni.
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