Processo del lavoro: differenze tra le versioni

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== Spese di giustizia ==
Con l'introduzione del rito speciale del processo del lavoro, avvenuta come detto con la legge n. 533/1973, venne stabilita la totale gratuità dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie previsti e disciplinati dal Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. In particolare, l'art. 10 della predetta legge modificò in questo senso l'articolo unico della legge n. 319 del 1958. Tale esenzione fiscale, in base alla quale il procedimento è esente da qualsivoglia tributo, tassa, diritto od imposta, è rivolta evidentemente a favorire un agevole accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti da parte dei lavoratori e dei soggetti assistiti (lavoratori licenziati, disoccupati, invalidi, pensionati, ecc.), parti deboli del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Tale principio, frutto dello spirito solidaristico e di garanzia sociale che muove tutto l'impianto della legge di riforma del processo del lavoro, è stato dapprima cancellato con il [[decreto-legge]] n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008,<ref>cfr. combinato disposto dell'art. 24 e della voce n. 1639 dell'Allegato A.</ref> e quindi ripristinato con effetto ''[[ex tunc]]'' ad opera dell'art. 3 del decreto-legge n. 200 del 22 dicembre 2008, convertito con legge n. 9/2009.<ref>v. [http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08200d.pdf/13-da%20pag%201019%20a%20pag%201022.pdf Allegato 2].</ref> In base alle norme introdotte dal successivo decreto legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni, tuttavia, la gratuità del processo del lavoro è venuta comunque parzialmente meno, essendo ora dovuto il pagamento del contributo unificato per la fase di cognizione delle controversie individuali di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie nella misura ridotta stabilita dall'art. 9, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002, laddove il ricorrente percepisca un reddito superiore alla soglia individuata nella stessa norma.<ref>v. art. 37, comma 6, decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.</ref>
 
==Tempi processuali==