Lodo Alfano: differenze tra le versioni

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Il '''lodo Alfano''' è stata una [[Diritto|legge]] dello [[Italia|Stato italiano]] (legge 124/2008)<ref name=camera/>, in vigore dall'agosto [[2008]] al [[7 ottobre]] [[2009]], intitolata "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" (legge 124/2008).<ref>{{cita web|url=http://www.senato.it/notizie/8766/149647/155226/156521/156525/gennotizianew.htm|editore=senato.it|titolo=Lodo Alfano: sì definitivo|data=22 luglio 2008|accesso=7-10-2009}}</ref>. È stata dichiarata incostituzionale con pronuncia della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] del 7 ottobre 2009 per violazione degli articoli 3 e 138 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] (sentenza 262\2009).
 
Il termine ''[[lodo]]'' deriva dal [[gergo]] giornalistico, in quanto si tratta di una legge ordinaria e non del risultato di un [[arbitrato]].
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* ''Sospensione dei processi penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato'':
 
{{quote|1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della [[Costituzione]], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di [[Presidente della Repubblica]], di [[Presidente del Senato della Repubblica]], di [[Presidente della Camera dei deputati]] e di [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio dei ministri]] sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione è applicata anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.}}
 
* ''Rinuncia alla sospensione'':
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* ''Entrata in vigore'':
 
{{quote|8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]].}}
 
== Reazioni ==
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Nel giugno 2009 due giudici costituzionali, [[Luigi Mazzella]] e [[Paolo Maria Napolitano]], sono stati al centro di polemiche per aver partecipato ad una cena, presso casa Mazzella, con [[Silvio Berlusconi]] e lo stesso [[Angelino Alfano]], nonostante entrambi sapessero di dover decidere sul lodo Alfano in autunno. Mazzella era stato d'altronde [[Ministro della Funzione Pubblica]] nel [[governo Berlusconi II]], e definiva Berlusconi "un vecchio amico".<ref>Liana Milella, [http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/politica/lodo-alfano-cena-giudici/lodo-alfano-cena-giudici/lodo-alfano-cena-giudici.html Giudici a cena col premier e Alfano Bufera su due membri della Consulta], ''La Repubblica'', 27 giugno 2009</ref>
 
In occasione del giudizio, previsto per l'ottobre 2009, l'[[avvocatura dello Stato]] ha depositato una memoria di 21 pagine in cui difende la ''ratio'' del lodo Alfano paventando il rischio di «danni a funzioni elettive, che non potrebbero essere esercitate con l'impegno dovuto, quando non si arrivi addirittura alle dimissioni. In ogni caso con danni in gran parte irreparabili», in caso di bocciatura. La norma viene definita «non solo legittima, ma addirittura dovuta», perché in grado di coordinare due interessi: quello «personale dell'imputato a difendersi in giudizio» e «quello generale, oltre che personale, all'esercizio efficiente delle funzioni pubbliche» delle quattro alte cariche protette. Ricordando l'«eccessiva esposizione» mediatica dei processi e i tempi della giustizia italiana, spesso più lunghi di una legislatura, l'avvocatura dello Stato conclude che «se la legge fosse dichiarata costituzionalmente illegittima non sarebbe eliminato il pericolo di danno all'esercizio delle funzioni che, in quanto elettive, trovano una tutela diffusa nella [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]».<ref name=corriere>[http://www.corriere.it/politica/09_settembre_16/lodo_alfano_avvocatura_stato_ef800084-a2e2-11de-a7b6-00144f02aabc.shtml Lodo Alfano, la difesa del premier: «Se bocciato si rischiano le dimissioni»], ''Corriere della Sera'', 16 settembre 2009</ref> A sostegno di questa tesi si schiera anche l'avvocato di Berlusconi [[Niccolò Ghedini]] secondo cui il lodo non costituisce un'[[immunità (diritto)|immunità]] (e quindi come tale in contraddizione con il già citato articolo 3 della Costituzione) ma solamente una garanzia necessaria a salvaguardare il «diritto di difesa» di un «cittadino che si trova ad essere imputato e, contemporaneamente, a rivestire un'alta carica dello Stato».<ref name="messaggero"/>
 
Il [[7 ottobre]] [[2009]] il Lodo viene giudicato incostituzionale dalla [[Corte Costituzionale]] (9 voti contro 6)<ref>[http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200910articoli/48025girata.asp Il Lodo Alfano è incostituzionale], ''La Stampa'', 7 ottobre 2009</ref> per violazione nel merito e nel metodo rispettivamente degli articoli 3 e 138 della [[Costituzione Italiana]], con la motivazione che sia necessaria una [[legge costituzionale]] per introdurre le immunità previste dal lodo Alfano<ref name= b >{{cita web|url=http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=132643|titolo=Lodo Alfano illegittimo (Rainews24)|data=07-10-2009}}</ref>.