Prorogatio: differenze tra le versioni

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La '''''prorogatio''''' è l'istituto per il quale i titolari degli [[organo (diritto)|organi]] possono continuare ad esercitare le loro funzioni nonostante lasia scadenzascaduto del termine delil loro mandato, in attesa della nomina o dell'elezione dei successori.
 
== Cenni storici ==
Si tratta di un istituto di antica origine, essendo già conosciuto dal [[diritto romano]],. ilHa cuilo scopo èdi evitare che il ritardo nel rinnovo di un organo ne pregiudichi la continuità di funzionamento dello stesso.
 
== La ''prorogatio'' nell'ordinamento italiano ==
La [[Costituzione italiana]] prevede casi di ''prorogatio'' delle [[Parlamento della Repubblica Italiana|Camere]] e del [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]].
 
Le Camere, infatti, aiAi sensi dell'art. 61 della Costituzione, continuanole adCamere esercitareesercitano le loro funzioni anche dopo la fine della legislatura, fino all'elezione delledei nuovenuovi Cameremembri. Nel silenzio della Costituzione, a parte la ratifica dei [[decreto legge|decreti legge]], per cui la stessa prevede la convocazione delle Camere, ancorché sciolte, si discute in dottrina se durante il periodo di ''prorogatio'' le Camere abbiano la pienezza dei loro poteri o debbano limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione; possono senz'altro ratificare i [[decreto legge|decreti legge]], essendo la stessa Costituzione a prevedere in questi casi la convocazione delle Camere, ancorché sciolte.
La ''prorogatio'' delle Camere si distingue dalla loro ''proroga'': mentre la prima opera di diritto, la seconda è l'effetto di un atto delle stesse Camere, adottato con legge, che la Costituzione (l'art. 60) della Costituzione ammette solo in caso di guerra.
 
L'art. 85 della Costituzione prevede, invece, che se le Camere sono sciolte o se mancano meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere, sicché nel frattempo i suoi poteri sono prorogati.
La ''prorogatio'' delle Camere si distingue dalla loro ''proroga'': mentre la prima opera di diritto, la seconda è l'effetto di un atto delle stesse Camere, adottato con legge, che la Costituzione (art. 60) ammette solo in caso di guerra.
 
L'art. 85 della Costituzione prevede, invece, che se le Camere sono sciolte o se mancano meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere, sicché nel frattempo i suoi poteri sono prorogati.
 
La ''prorogatio'' dei consigli comunali e provinciali è disciplinata nell'art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), laddove stabilisce che i consigli durano in carico sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
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Quanto ai consigli regionali, la [[Corte Costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] ha ritenuto che la disciplina della loro ''prorogatio'' spetti allo [[statuto regionale]] (salvi i casi di scioglimento o rimozione disposti da organi statali, ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, in relazione ai quali la disciplina dell'eventuale prorogatio spetterebbe alla legge statale).
 
La legge n. 444 del 15 luglio 1994, n. 444, ha disciplinato la ''prorogatio'' degli organi amministrativi, la cuisua configurabilità era stata a lungo dibattuta in [[dottrina]] e in [[giurisprudenza]]. Essa consente la ''prorogatio'' degli organi dello Stato, degli [[ente pubblico|enti pubblici]] o a partecipazione pubblica, limitandolaper però aii 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati solo atti di ordinaria amministrazione nonchée atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
 
La sentenza della Corte Costituzionale 16.4/4.5.92 n. 208, ha negato l’applicazione analogica delle norme (inerenti agli enti locali) sulla proroga dei poteri ed ha sostenuto che il meccanismo dellodella ''prorogatio'' non opera automaticamente allo scadere del mandato del titolare dell’organo. La Corte ha rilevato, inoltre, che «Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die – demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal Legislatore ordinario – violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento» (v. motivazione, Corte Cost. 208/92, paragrafo 4.6.).
 
== Voci correlate ==