Delisting: differenze tra le versioni
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A questo punto, l’emittente escluso può richiedere un’audizione a Borsa Italiana. Se la procedura di revoca non subisce evoluzioni è prassi che entro 60 giorni dalla comunicazione la revoca sia effettiva.
La Consob e gli investitori devono essere informati dell’avvio della procedura di sospensione e di revoca tramite Avviso di Borsa Italiana.
Nel caso di riduzione del flottante sotto il limite minimo a seguito di offerta pubblica di acquisto, il regolamento di Borsa Italiana prevede esplicitamente la revoca dalla quotazione. In particolare, nei casi in cui, a seguito della realizzazione di OPA residuale obbligatoria prevista per chi detenga una partecipazione superiore al 90% (art. 108 Testo Unico della Finanza) o a seguito dell’esercizio del diritto di acquisto da parte di un offerente che detenga più del
Un'altra modalità molto diffusa per il delisting è quella tramite fusione per incorporazione dell’azienda target in un’altra società che può essere quotata o non quotata.
L’ultima modalità di delisting è rappresentata dall’esclusione su richiesta della società dalle negoziazioni prevista dal Testo Unico della Finanza e disciplinata dall’art. 2.5.5 del regolamento di Borsa Italiana. In particolare il TUF ammette la possibilità per le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani di richiedere l’esclusione dalla negoziazione dei propri titoli se esse ottengono l’ammissione su un altro mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori. Il regolamento di Borsa Italiana richiede che le società emittenti italiane inoltrino alla Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentate per richiedere l’esclusione volontaria dalle negoziazioni. Trascorsi 90 giorni la revoca diviene effettiva previa tempestiva comunicazione al pubblico mediante avviso della Borsa Italiana. È da segnalare che questa modalità di delisting è la meno utilizzata.
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