Scopo sociale: differenze tra le versioni

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===Impresa===
Per quanto riguarda l'[[impresa]] (per la quale comunque è improprio l'utilizzo del termine scopo sociale), la [[Dottrina (diritto)|dottrina]] interpreta l'art. 2082 del [[Codice civile italiano]] distinguendo tra:
 
* lucro ''soggettivo'', cioè il movente psicologico dell'imprenditore
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* lucro ''oggettivo'', cioè l'utilizzo all'interno dell'[[impresa]] di modalità di gestione oggettivamente volte a massimizzare i ricavi.
 
Parte della [[dottrinaDottrina (diritto)|dottrina giuridica]] ritiene che nessuno di questi due requisiti sia richiesto per qualificare come tale un'[[impresa]].
 
===Società===
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L'art. 2247 del codice civile enuncia solo uno dei possibili scopi-fine del [[società (diritto)|contratto di società]], ovvero lo scopo di lucro.
 
Lo [[scopo di lucro]] è quello tipico della società che si propone di destinare ai [[soci]] i proventi dell'attività economica esercitata (scopo di divisione degli utili).
 
Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società.
 
Lo [[scopo mutualistico]] (presente nelle [[cooperative]] e nelle mutue assicuratrici) non è espressamente definito dalla normativa civile, ma solo da quella fiscale. Il Legislatore fiscale stabilisce che per mutualità deve intendersi la capacità di fornire ai [[soci]] beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di [[mercato]], ottenendo quindi un vantaggio economico diretto (risparmio di spesa per beni e servizi o maggiore remunerazione del proprio lavoro).
 
Si considera anche esistente uno scopo consortile, tipico dei [[società consortile|consorzi]] istituiti in forma di [[società (diritto)|società]] ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche (al fine di procurare un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati). In relazione allo scopo di lucro della [[società consortile]], la giurisprudenza sostiene che la società consortile possa {{quote|costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 2602, la causa giuridica del [[contratto]] è proprio quella del consorzio[…]<ref>Sentenza Corte d'Appello Ancona, 10/11/1980, Ist. elettronico qualità ind.</ref>}}
Elemento comune di queste tre ultime categorie è la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo dei [[soci]], è comune cioè lo scopo-mezzo (si parla in questo caso di ''autodestinazione dei risultati'', che nelle [[società cooperative]] e nelle [[società consortile|società consortili]] consisterà poi più specificamente nello scopo-fine del vantaggio patrimoniale diretto, nelle [[società (diritto)|società]] a scopo di lucro nella divisione degli utili).
 
Esistono tuttavia pure società o enti senza scopo di lucro per i quali è fatto [[non profit|divieto di distribuire gli utili]] tra i [[soci]]. Con l'introduzione della figura giuridica dell'[[impresa sociale]] si è per la prima volta data una specifica veste giuridica pure a tale scopo e il concetto di imprenditoria è stato distinto definitivamente da quello di finalità lucrativa.
 
== Note ==