Stato patrimoniale (forma di Stato): differenze tra le versioni

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Nello stato patrimoniale fonte di legittimazione del potere è il diritto di proprietà della terra, dal quale discende il diritto di proprietà di tutto quanto insiste sulla medesima, comprese le persone che vi lavorano e vivono. I poteri del sovrano non sono esercitati in vista di un [[interesse pubblico]] ma solo per la difesa esterna e interna del proprio patrimonio. Manca, del resto, un'organizzazione amministrativa stabile, in grado di consentire il perseguimento di fini di carattere generale. Lo stato non è concepito come una [[persona giuridica]] a sé, restando indistinto dalla persona fisica del sovrano, di cui sono considerati rappresentanti e servitori coloro che agiscono per lo stato.
 
Lo stato patrimoniale era la [[forma di stato]] esistente in [[Europa]] durante il [[feudalesimo|periodo feudale]]. Oggi questa forma di stato è pressoché scomparsa se si eccettua, secondo l'opinione prevalente, lo [[Stato della Città del Vaticano]]<ref>{{cita libro | | | Atlante geografico metodico | | De Agostini | Novara}}</ref>.
 
==Evoluzione successiva==
Un'evoluzione rispetto allo stato patrimoniale si ha quando comincia a configurarsi una tutela dei cittadini nei confronti dello Stato, anche se limitatamente ai rapporti di [[diritto privato]] concernenti il ''[[fisco]]'', inteso come patrimonio distinto da quello della ''corona''. Questa concezione, detta dello ''[[Stato di polizia]]'' (in un'accezione diversa da quella, assunta successivamente, di stato nel quale l'attività degli organi di polizia ha un ruolo eccessivo e lesivo dei diritti di libertà dei cittadini), ha aperto la via all'elaborazione del ''[[diritto amministrativo]]'', inteso come un complesso di regole cui anche gli [[organo (diritto)|organi]] della [[pubblica amministrazione]] sono soggetti. Anche se non è ancora riconosciuto ai cittadini il diritto di pretendere l'osservanza di queste regole mediante ricorso ad un [[giudice]] indipendente, è però consentito di ricorrere al sovrano in via di ''petizione'' (o ''supplica'').
 
Un'ulteriore evoluzione conduce allo ''[[Stato di diritto]]'', dove lo stato è soggetto al diritto anche nell'esercizio dei suoi poteri pubblicistici - salvo eccezioni come quelle derivanti dalla teoria dell'''act of state'', secondo la quale gli atti degli stati esteri fruiscono di immunità di giurisdizione - ed è perciò possibile per il cittadino ricorrere al giudice per essere tutelato contro gli atti della pubblica amministrazione. In alcuni ordinamenti, ad esempio quelli di [[common law]], le relative controversie sono devolute agli stessi giudici competenti per le controversie tra privati, in altri, invece, sono devolute a giudici speciali (''[[giustizia amministrativa|giudici amministrativi]]''). Oggi questa forma di stato è pressoché scomparsa se si eccettua, secondo l'opinione prevalente, lo [[Stato della Città del Vaticano]]<ref>{{cita libro | | | Atlante geografico metodico | | De Agostini | Novara}}</ref>.
 
==Note==