Circoscrizione di decentramento comunale: differenze tra le versioni

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UnaLa '''circoscrizione di decentramento comunale''' (detta anche, nel linguaggio corrente, ''circoscrizione comunale'' o semplicemente ''circoscrizione'') è, nell'ordinamento italiano, è un organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate, istituito dal [[comune]] con [[competenza (diritto)|competenza]] su di un'articolazione del suo territorio comprendente uno o più [[quartieri]] o [[frazione comunale|frazioni]] contigui.
 
Alcuni statuti comunali hanno denominato diversamente tali organismi che, ad esempio, prendono il nome di ''[[municipio|municipi]]'' a [[Roma]] e [[Genova]], di ''municipalità'' a [[Municipalità di Venezia|Venezia]], [[Cagliari]] e [[Municipalità di Napoli|Napoli]], di ''zone di decentramento'' a [[Milano]] e di ''quartieri'' a [[Firenze]] e [[Bologna]].
== Caratteristiche ==
Alcuni statuti comunali hanno denominato diversamente tali organismi che, ad esempio, prendono il nome di ''[[municipio|municipi]]'' a [[Roma]] e [[Genova]], di ''municipalità'' a [[Municipalità di Venezia|Venezia]], [[Cagliari]] e [[Municipalità di Napoli|Napoli]], di ''zone di decentramento'' a [[Milano]] e di ''quartieri'' a [[Firenze]] e [[Bologna]].
 
==Natura giuridica e disciplina==
Le circoscrizioni non sono [[ente locale|enti locali]], in quanto prive di [[persona giuridica|personalità giuridica]], ma [[organo (diritto)|organi]] del comune, seppur complessi e dotati di autonomia (e, quindi, di una certa [[soggetto giuridico|soggettività giuridica]], se si tiene questo concetto distinto dalla personalità).
 
==Disciplina normativa==
La disciplina delle circoscrizioni comunali è ora contenuta nell'art. 17 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ([[ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]]).