Processo civile telematico: differenze tra le versioni

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→‎Le regole: aggiorno al DM 44 2011
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Le basi normative del processo civile telematico sono contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, ''Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti'', che introduce il processo civile telematico nel nostro ordinamento, e nel decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008, ''Regole tecnico-operative per l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo civile''.
 
La normativa introdotta nel 2008 è stata però superata dal decreto Ministeriale 44/2011, con il quale si sono riscritte le regole del Processo Civile Telematico, in particolare in ordine al flusso di dati per i depositi, e sull'uso della CPE-CPT, abbandonata in favore della sola PEC.
Sono in corso delle modifiche sostanziali in merito all'uso della CPE-CPT per consentire l'uso della sola PEC come mezzo per il deposito degli atti e l'invio o ricezione delle comunicazioni.
 
Ad oggi, quindi, non è più necessario iscriversi ad un Punto di Accesso (così detto PDA) per poter depositare gli atti telematicamente, bastando - invece - un semplice indirizzo di posta elettronica certificata.
È stata affiancata al PCT la funzione per la gestione dei pagamenti a mezzo PdA tramite ABI e Poste Italiane: questa parte è però nel pieno della sperimentazione (parte a settembre 2010)
 
== La documentazione tecnica ==