Potere giudiziario: differenze tra le versioni

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Il '''potere giudiziario''' è quel [[potere]] che in quanto organo [[Costituzione|costituzionale]] permette in via definitiva e autonoma di ''risolvere una controversia'' di SUCAAAAnatura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) ''applicando la [[legge]]''; nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un [[giudice]] terzo.
 
natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) ''applicando la [[legge]]''; nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un [[giudice]] terzo.
 
Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda il grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze.
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== In Italia ==
===Tipologie di giurisdizione===
sistonoEsistono due diverse '''giurisdizioni''': una ''ordinaria'' e una ''speciale''. Se ne occupano i giudici ordinari sia in ''funzione "giudicante"'' sia in'' funzione "requirente".''
EMV SCGU8EFIOVDWJ O
 
sistono due diverse '''giurisdizioni''': una ''ordinaria'' e una ''speciale''. Se ne occupano i giudici ordinari sia in ''funzione "giudicante"'' sia in'' funzione "requirente".''
 
===Giurisdizione ordinaria===