Adozione: differenze tra le versioni
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La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 dispone che «''l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di [[figlio]] legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il [[cognome]]''».
La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale ([[adozione nazionale]]) o in uno
== Requisiti degli adottanti ==
La ''Legge 4 maggio 1983, n.184'' regolamenta i requisiti sia per l'[[adozione nazionale]] sia per quella [[adozione internazionale|internazionale]]. Nel caso di adozione internazionale lo
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:
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== Dichiarazione di adottabilità del minore ==
Il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni, quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, fratelli maggiori) a meno che la privazione sia temporanea e dovuta ad impedimenti di forza maggiore.
Il minore che è stato affidato ad una [[comunità di accoglienza]] o in [[
== Adozioni illegali ==
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{{Relazioni interpersonali}}
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[[Categoria:Adozione| ]]
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