Codice di procedura penale (Italia): differenze tra le versioni

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Il codice di procedura penale attualmente vigente è il quarto codice di questo tipo che l'Italia unitaria abbia avuto. Il primo codice contenente una regolamentazione organica del processo penale in Italia fu emanato nella [[Codificazione del 1865]], fu sostituito da una nuova codificazione della materia nel [[1913]] e nuovamente nel [[1930]]. Quest'ultimo codice è conosciuto anche come Codice Rocco, dal nome del ministro della giustizia dell'epoca, [[Alfredo Rocco]].
 
=== Riforma del codiceCodice Rocco ===
Il lungo periodo di riforma del codice di procedura penale del [[1930]] iniziò con un decreto del [[Ministero della Giustizia|ministro della giustizia]] del 2 gennaio [[1945]] che delineava un processo di revisione della disciplina del processo penale articolata in due fasi. Una prima serie di interventi sarebbe stata mirata all'eliminazione di quelle norme in cui era maggiormente evidente l'impronta del [[Fascismo|regime fascista]]. In un secondo momento si sarebbe giunti all'elaborazione di un nuovo codice, sul solco del codice di ispirazione liberale del [[1913]].
 
Un primo progetto di aggiornamento del codice richiese alcuni anni di lavoro e dovette coordinarsi col testo della nuova [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], che nel frattempo era entrata in vigore (1º gennaio [[1948]]). Tale progetto, pubblicato nel [[1950]], non ebbe tuttavia seguito a livello parlamentare. Solo nel [[1952]] il progetto fu ripreso e contribuì alla realizzazione della prima riforma del ''codiceCodice Rocco''. Questa prima parziale riforma del [[processo penale]], conosciuta anche come "piccola riforma" riguardò un centinaio di articoli del codice del [[1930]] ed entrò in vigore con la legge 18 giugno [[1955]], n. 517.
 
Un'ulteriore fase di modifica fu inaugurata dalla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], la quale, iniziando i suoi lavori nel [[1956]], apportò un notevole contributo alla modifica della normativa processuale penale.