Concussione: differenze tra le versioni

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{{F|diritto|aprile 2014}}
{{W|diritto|aprile 2014}}
{{Reato|
|TitoloReato = Concussione
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|Norma = art. 317
|Wikisource = Codice Penale/Libro II/Titolo II#Art. 317 Concussione(1)
|Competenza = [[tribunale|Tribunale collegiale]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Arresto = facoltativo
|Fermo = consentito
|Pena = [[reclusione]] da quattro6 a dodici12 anni
}}
La '''concussione''' è un reato tipico dell'ordinamento giuridico penale della [[Italia|Repubblica Italiana]], la fattispecie concussiva non è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei e internazionali (al suo posto troviamo l'estorsione aggravata). La parola concussione deriva dal [[lingua latina|latino]] ''concutere'' che nel significato originario indica lo ''scuotere l'albero per far cadere i frutti''. I beni tutelati dalla fattispecie sono pubblici (buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione) e allo stesso tempo anche privati (tutela contro abusi di potere e lesioni della libertà di autodeterminazione). Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, la concussione è il reato più gravemente sanzionato. Oggi, a seguito della riforma introdotta dalla l. 6 novembre 2012, n.190, è prevista la reclusione da sei a dodici anni (anche ante riforma era il reato contro la P.a. più sanzionato). La normativa italiana di contrasto al fenomeno concussivo è contenuta nel codice penale e precisamente nel Libro II, Titolo II "Dei delitti contro la pubblica amministrazione" ( arttart. 314 - 360).
 
== Disciplina normativa ==
Nella legislazione italiana, il [[reato]] è previsto dall'articolo 317 del [[codice penale italiano]]: {{Citazione|Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.}}
 
La legge 6 novembre [[2012]] n. 190 ("''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione''")<ref>Pubblicata nella [[Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 265 del 13 novembre 2012 )</ref> , ha spacchettato il reato di concussione all' art.317 c.p., il quale al suo interno inglobava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. La concussione cd. costrittiva è rimasta configurata dall'art 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è migrata nel nuvo art. art. 319 quater.
 
L'art. 317 c.p., secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita: {{Citazione|Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.}}
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La fattispecie per costrizione all'art 317, ora prevede la sola ipotesi di condotta concussiva del P.U.. L'art. 319 quater (rubricato "''Induzione indebita a dare o promettere utilità''") invece dispone:
 
{{Citazione|salvoSalvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.}}
 
Come si nota, le condotte di induzione vengono fatte confluire introducendo nel sistema una nuova fattispecie delittuosa denominata "''indebita induzione a dare o a promettere denaro o altra utilità''" e disciplinata appunto dall'art.319-quater.