Colpa (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
Riga 20:
L'istituto della '''colpa''' è abitualmente inserito, nell'ambito del [[diritto penale]] nella trattazione dell'elemento soggettivo del reato, essendo collegata al problema del disvalore e della illiceità della cosiddetta ''volontà colpevole''.
 
== In Italia ==
===Definizione===
 
Riga 39:
 
l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.<br />
Questo caso viene denominato come "colpa cosciente" ed integra altresì l'aggravante preveduta all'art. 61 nº 3) del Codice Penale, vale a dire l'avere agito (allorché si verta in delitti colposi) nonostante la previsione dell'evento.<br />
È discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi l'accadimento dello stesso. Si propende però per la soluzione negativa, essendo la prospettazione dell'evento inidonea a integrare il concetto di coscienza e volontà che il dolo sottende.<br />
Perché il reato sia doloso, infatti, è necessaria la integrale coscienza e volontà di tutti gli elementi positivi e negativi del fatto stesso. La convinzione erronea dell'esistenza di una scriminante ([[elementi del fatto tipico|elemento negativo del fatto]]), ad esempio, rende inconcepibile la sussistenza del dolo.<br />
Riga 101:
 
== Voci correlate ==
* [[Dolo (diritto)|Dolo]]
* [[Dolo eventuale]]
* [[Atto giuridico]]