Efficacia (diritto): differenze tra le versioni

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==Efficacia, esecutività ed esecutorietà==
In [[diritto amministrativo]] si suole distinguere l'efficacia in senso stretto dall'
''esecutività'' del provvedimento amministrativo, essendo la prima la suscettibilità a produrre effetti giuridici e la seconda la possibilità di porre in essere le attività materiali che danno esecuzione all'atto. L'esecutività presuppone l'efficacia ma può non coincidere con essa, laddove lo preveda la legge o lo stesso atto.

Dall'esecutività si distingue poi l'''esecutorietà'' che è la possibilità di portare in esecuzione il provvedimento amministrativo contro la volontà del soggetto nei cui confronti è destinato a produrre effetti; l'esecutorietà presuppone l'esecutività ma sussiste nei soli casi in cui è prevista dall'ordinamento.
 
==Efficacia e opponibilità==