Clausola (diritto): differenze tra le versioni

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{{L|diritto|luglio 2010}}
 
Non esiste una [[definizione legale]] di '''clausola'''. Tuttavia di clausola si parla già nelle [[Fonti del diritto|fonti]] più antiche e storicamente il suo significato viene attribuito, in quelle [[Diritto romano|romane]], all’individuazione di una parte o di un capitolo della [[legge (diritto)|legge]] o dell’edittodell’[[editto]]: quindi, l’espressione ''clausula edictalis'' significa un capo dell’[[editto]]dell’editto del [[pretore (storia romana)|pretore urbano]] o peregrino o degli editti provinciali, di cui sarebbe testimonianza un passo di {{chiarire|[[Marcello]]|porta a disambigua, non chiaro di chi si parla}}: ''<caput edicti quod a [[Salvio Giuliano|Iuliano]] introductum est id est … nova clausula>''.
 
== Clausola come "parte di un ''actus''" ==
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Se una prima nozione di clausola si configura, in questi termini, come parte dell’atto, occorre peraltro precisare che gli autori indicano come non sempre fosse possibile l’integrazione della disciplina del contratto con patti aggiunti.<br />
Se infatti vengono citati casi in cui tale facoltà era concessa, come secondo qualcuno per la ''[[mancipatio]]'', viceversa per i contratti formali non era ipotizzabile alcuna modifica, sicché eventuali clausole avrebbero potuto assumere la sola forma dei ''pacta adiecta'': come ad es. nel [[mutuo]], «giacché l’atto si concreta in una ''datio'', la quale, come atto materiale, non consente aggiunta di alcun patto; o si dà o non si dà». E ciò nonostante, talune clausole potevano perfino apparire indispensabili, come per la fissazione del [[termine (diritto)|termine]] per la restituzione di quanto mutuato.<br />
Di qui la necessità di distinguere tra due ipotesi di clausola:
* quella che indica una componente qualsiasi dell’atto di volontà, in base ad una semplice valutazione formale del suo contenuto linguistico;