Stazione appaltante: differenze tra le versioni
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La [[locuzione]] '''stazione appaltante''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, si fa riferimento ad
== Le attività ==
Le attività oggetti di appalto sono sottoposte alla disciplina del d.lgs.. 12 aprile 2006, n. 163 ([[Codice dei contratti pubblici]]), ai sensi dell'art. 32 dello stesso. La definizione è contenuta nell'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 163/2006.
==Amministrazioni aggiudicatrici==
Secondo l'art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006 sono ''amministrazioni aggiudicatrici'' le [[amministrazione pubblica|amministrazioni]] dello [[Stato]], gli [[ente territoriale|enti pubblici territoriali]], gli altri [[ente pubblico|enti pubblici]] non economici, gli [[organismo di diritto pubblico|organismi di diritto pubblico]] e le [[associazione (diritto)|associazioni]], unioni e [[consorzio|consorzi]], comunque denominati, tra questi soggetti.
Il comma 26 dello stesso articolo precisa che per ''organismo di diritto pubblico'' s'intende qualsiasi organismo, anche in forma [[società (diritto)|societaria]]:
*istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
*dotato di [[persona giuridica|personalità giuridica]];
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==Altri soggetti aggiudicatori==
Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, sono stazioni appaltanti taluni soggetti, anche privati, allorché affidino appalti contemplati nell'art. 32 del D.Lgs. 163/2006. Si possono ricordare:
*i concessionari di lavori pubblici quando affidano lavori;
*le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico ed hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, quando affidano lavori, servizi e forniture;
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