Rappresentante di lista: differenze tra le versioni

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[[File:Montesarchio election 2008, lists.jpg|miniatura|Manifesto ufficiale recante i nominativi dei [[candidatura|candidati]] a una [[elezione|consultazione elettorale]]]]
Il '''rappresentante di lista''', in base alla [[normativa elettorale italiana]], è la persona incaricata di seguireassistere lealle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un [[partito]], di un [[candidatura|candidato]] che concorre alle [[Elezione|elezioni]] o di un [[comitato]] promotore di una [[referendum|consultazione referendaria]].
 
Pur non essendo annoverato fra i componenti dell'[[ufficio elettorale di sezione]], egli riveste la qualifica di [[pubblico ufficiale]] durante l'esercizio delle sue funzioni<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1957|mese=03|giorno=30|numero=361}} – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 40.</ref>; pertanto può incorrere nei reati di [[abuso d'ufficio]], [[concussione]], [[corruzione]], [[peculato]] e [[rifiuto e omissione d'atti d'ufficio]]<ref>Articoli 314, 317, 318, 319, 323 e 328 del [[codice penale italiano]].</ref>, oltre ai reati specifici contemplati dalla normativa elettorale<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1960|mese=05|giorno=16|numero=570|nolink=s}} – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articoli 86-103.</ref>.
 
== Nomina ==
=== Nomina deldei rappresentanterappresentanti di lista ===
I rappresentanti dei gruppi e delle [[lista elettorale|liste di candidati]] sono designati dai delegati del gruppo o della lista; l'assegnazione dell'incarico deve avvenire in forma scritta<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1951|mese=03|giorno=08|numero=122|articolo=14}}.</ref><ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1960|mese=05|giorno=16|numero=570|nolink=s}} – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 32.</ref><ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1990|mese=03|giorno=21|numero=53|articolo=16|nolink=s}}.</ref>. L'atto dev'essere [[autenticazione (diritto)|autenticato]] da un pubblico ufficiale in servizio nel territorio di competenza del proprio ufficio e deve contenere<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1990|mese=03|giorno=21|numero=53|articolo=14|nolink=s}}.</ref><ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=2000|mese=12|giorno=28|numero=445|articolo=21|nolink=s}}.</ref>:
* la dichiarazione da parte del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza, previa verifica dell'identità della persona che sottoscrive;
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* il timbro dell'ufficio.
 
[[File:Tessera elettorale Italia.jpg|miniatura|[[Facsimile]] di [[tessera elettorale]]]]
Le designazioni dei rappresentanti possono essere consegnate al [[segretario comunale]] entro il venerdì antecedente il giorno di votazione o oppure gli stessi rappresentanti possono accreditarsi presso il [[presidente di seggio]] il giorno della costituzione del [[seggio]], muniti di [[carta d'identità]], [[tessera elettorale]], e di attestazione dell'incarico.
 
Gli atti di designazione dei rappresentanti di lista possono essere consegnati al [[segretario comunale e provinciale|segretario comunale]] entro il venerdì antecedente la data delle votazioni; in alternativa, i rappresentanti incaricati possono presentare l'attestazione direttamente al [[presidente di seggio]] prima che abbiano inizio le operazioni di voto. In ogni caso è opportuno che i rappresentanti di lista siano muniti della [[tessera elettorale]]
e di un [[documento di riconoscimento in Italia|documento di riconoscimento]].
 
Ciascun soggetto politico può nominare fino a un massimo di due rappresentanti per ogni [[sezione elettorale]]: qualora siano presenti entrambi, uno dei due è considerato «effettivo» e l'altro «supplente». Al pari degli [[scrutatore (elezioni in Italia)|scrutatori]], del presidente e del [[segretario di seggio]], il rappresentante di lista ha facoltà di votare presso la sezione a cui è stato assegnato, anche se diversa da quella in cui risulta iscritto<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1960|mese=05|giorno=16|numero=570|nolink=s}} – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 40.</ref>.
 
=== Requisiti ===
Per poter svolgere le funzioni di rappresentante di lista occorre possedere i seguenti requisiti:
* essere [[cittadinanza italiana|cittadini italiani]] [[maggiore età|maggiorenni]];
* essere iscritti nelle [[lista elettorale|liste degli elettori]] del territorio interessato dalla votazione, con riferimento alla [[circoscrizione elettorale|circoscrizione]] in caso di [[elezioni politiche italiane|elezioni politiche]] o [[elezioni europee|europee]];
* essere in grado di leggere e di scrivere.