Rappresentante di lista: differenze tra le versioni

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e di un [[documento di riconoscimento in Italia|documento di riconoscimento]].
 
Ciascun soggetto politico può nominare fino a un massimo di due rappresentanti – un «effettivo» e un «supplente» – per ogni [[sezione elettorale]]:; qualorail sianosupplente presentiè entrambi,autorizzato unoa deiesercitare duele èsue consideratofunzioni «effettivo»soltanto ein l'altrocaso «supplente»di assenza del collega. Al pari degli [[scrutatore (elezioni in Italia)|scrutatori]], del presidente e del [[segretario di seggio]], il rappresentante di lista ha facoltà di votare presso la sezione a cui è stato assegnato, anche se diversa da quella in cui risulta iscritto<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1960|mese=05|giorno=16|numero=570|nolink=s}} – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 40.</ref>.
 
=== Requisiti ===