Seggio elettorale: differenze tra le versioni

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La [[normativa elettorale italiana|legge italiana]] prescrive che, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, presso ogni [[sezione elettorale]] debba essere costituito un «[[ufficio elettorale di sezione]]», composto da un [[presidente di seggio|presidente]], da un numero di [[scrutatore|scrutatori]] compreso fra due e quattro e da un [[segretario di seggio|segretario]]<ref name="testounico-articolo20">{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1960|mese=05|giorno=16|numero=570}} – [[Testo unico]] delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 20.</ref>.
 
Il locale in cui hanno luogo le operazioni elettorali è detto «sala della votazione». I [[rappresentante di lista (elezioni in Italia)|rappresentanti dei candidati]] (o dei [[comitato (ordinamento civile italiano)|comitati]] promotori in caso di ''referendum''), se regolarmente accreditati, possono avere accesso alla sala e assistere allo svolgimento delle procedure<ref name="testounico-articolo35">{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1960|mese=05|giorno=16|numero=570}} – [[Testo unico]] delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 35.</ref>.
 
=== Paesi Bassi ===