Diritto di preda: differenze tra le versioni

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Particolare applicazione il diritto di preda ha avuto in relazione al commercio marittimo svolto dagli Stati belligeranti.
Il diritto di predare la nave nemica ([[diritto di corsa]]) era riconosciuto in passato (fino alla [[Trattato di Parigi (1856)|dichiarazione di Parigi]] del 1856) a tutte le navi, da guerra e mercantili, munite da uno Stato belligerante di speciale autorizzazione ([[lettera di corsa]]), anche se battenti bandiera di un altro Stato.
 
I principi stabiliti dalla [[dichiarazione di Parigi]] limitano invece il diritto di preda alle sole navi dello Stato belligerante.
Quanto alla predabilità della merce nemica trasportata per nave, valgono i principi ''nave libera, merce libera'' e ''nave non libera, merce libera'' che escludono dalla confisca sia le merce nemica imbarcata su nave neutrale sia la merce neutrale imbarcata su nave nemica.