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| [[File:Icon PD.svg|64px|center|Pubblico dominio]]
| <span class="licensetpl_long">{{#ifeq:{{{1}}}|film|Questo è un '''fotogramma di una pellicola cinematografica girata|Questa è una '''fotografia scattata}} in [[Italia]]''' (o in territorio italiano) ed è ora nel '''[[pubblico dominio]]''' poiché il copyright è scaduto</span><ref>Sono già nel pubblico dominio le fotografie generiche e prive di carattere artistico prodotte in Italia (e nei territori soggetti alla legislazione italiana nel momento della produzione della fotografia, ad esempio l'[[Africa Orientale Italiana]]) prima del 1º gennaio {{ #time: Y | -20 years }}</ref>. Secondo la legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig= Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio], modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, le fotografie generiche e prive di carattere artistico e le riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al compimento del '''ventesimo anno''' dalla data di produzione ([http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art92!vig= articolo 92]). In accordo al testo di legge, tali "fotografie semplici" vengono definite come «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili» ([http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art87!vig= articolo 87]).
 
Le fotografie considerate opere d'arte, invece, diventano di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell'autore, in accordo all'[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2!vig= articolo 2 punto 7] e all'[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art32bis!vig= articolo 32-bis].
<span class="licensetpl_short" style="display: none">Pubblico dominio</span>
<span class="licensetpl_link" style="display: none">{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}</span>
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