Amministratore di sostegno: differenze tra le versioni

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==I motivi della riforma==
Con tale norma, il [[legislatore]] italiano ha radicalmente rivisto la materia delle limitazioni relative alla capacità di agire delle persone e, in luogo della già privilegiata tutela del [[patrimonio]], della [[famiglia]] e dei [[creditore|creditori]] dei soggetti affetti da [[infermità]] {{Citazione necessaria|di mente}}, ha stabilito, su un piano di ben più vasta portata sociale, che colui che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri [[interesse (diritto)|interessi]], ha diritto di essere coadiuvato da un [[amministratore]] di sostegno]] nominato dal [[giudice tutelare]] che, sulla base delle concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione.
 
La persona interessata [[designazione |designa]] l'amministratore di sostegno e il giudice ufficializza la nomina assegnando l'incarico all'amministratore di sostegno con [[atto pubblico]] o{{Chiarire}} e a tutti gli effetti di legge. Ogni persona può designare più di un amministratore di sostegno, purché i soggetti indicati siano in subordine: l'indicazione deve quindi procedere in base a un ordine di priorità. La priorità serve a conferire l'incarico al secondo amministratore designato, nel caso di non disponibilità del primo, ovvero a stabilire una prevalenza nelle decisioni: in caso di divergenze, sarà prevalente la decisione del primo amministratore di sostegno rispetto a quello designato in subordine.